Art. 1834 c.o.m.Concessione in uso di beni demaniali

La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1834 · fonte su Normattiva