Art. 1834 c.o.m. — Concessione in uso di beni demaniali
La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva