Art. 2173 c.o.m. — Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare
Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva