Art. 1837-bis c.o.m.Assistenza in favore delle famiglie dei militari

I familiari dei militari impiegati in attivita' operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonche', nei casi di necessita' e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1837bis · fonte su Normattiva