Art. 1837 c.o.m.
Borse di studio
Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva