Art. 1849 c.o.m. — Maggiorazioni del servizio effettivo
Un periodo di servizio, di cui e' prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per la computabilita' degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva