Art. 20 — Servizio di volo
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165
35Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Testo vigente dal 2 luglio 1997, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva