Art. 1856 c.o.m. — Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche
Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva