Art. 1856 c.o.m.Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1856 · fonte su Normattiva