Art. 1857 c.o.m. — Servizio prestato presso le Forze di polizia
Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva