Art. 3 c.o.m.
Componenti di diritto
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto:
- a)dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
- b)dal Ministro degli affari esteri;
- c)dal Ministro dell'interno;
- d)dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e)dal Ministro della difesa;
- f)dal Ministro dello sviluppo economico;
- g)dal Capo di stato maggiore della difesa. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva