Art. 1862 c.o.m.
Divieto di costituzione di posizione assicurativa
In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da' luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva