Art. 188-bis c.o.m.
Configurazione della carica di Direttore della Sanita' militare
((1. Il Direttore della Sanita' militare:))
- a)((e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;))
- b)((e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;))
- c)((dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice direttore della Sanita' militare;))
- d)((rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato.)) ((All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita' militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanita' militare.))
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva