Art. 1882 c.o.m.
Equo indennizzo
L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva