Art. 1885 c.o.m.
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati e' disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva