Art. 1886 c.o.m.
Pensione privilegiata tabellare
La pensione privilegiata tabellare e' determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennita' integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva e' esente da imposta sul reddito. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non puo' essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva