Art. 1914 c.o.m. — Indennita' supplementare
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[1]Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonche' agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, e' dovuta un'indennita' supplementare. L'indennita' supplementare e' liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi e' stato versamento del contributo. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennita' supplementare e' corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni puo' essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l'indennita' e' corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti aventi diritto a pensione. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa. L'indennita' supplementare e' soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2 - bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva