Art. 1919 c.o.m.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) 99
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 2022, n. 197
99La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Testo vigente dal 1 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 88 su Normattiva