Art. 1925 c.o.m.Assegno straordinario

A ciascuna medaglia al valor militare e' annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare e' fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991: a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;

  • b)medaglia d'argento, euro 413,16;
  • c)medaglia di bronzo, euro 129,11;
  • d)croce di guerra, euro 77,46. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1925 · fonte su Normattiva