Art. 92

[1]Liquidazione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra

[2]Quando non esistano i soggetti di cui al precedente art. 91 aventi titolo all'assegno straordinario annesso alla medaglia d'oro al valor militare ovvero quando questi ne abbiano perduto definitivamente il diritto, l'assegno stesso spetta, nell'identica misura prevista dall'articolo medesimo, ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'art. 57 e con le norme degli articoli 59, 60, 66 e 67. L'assegno di cui al precedente comma sostituisce quello previsto dalla legge 31 marzo 1966, n. 172 e dalla legge 1 marzo 1968 numero 190. Ove ricorrano le condizioni stabilite dal primo comma gli assegni annessi alla medaglia d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, si devolvono a favore dei soggetti di cui al presente articolo nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art92 · fonte su Normattiva