Art. 1927 c.o.m. — Reversibilita' dei benefici economici
E' ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali e' stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall'articolo 1422.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva