Art. 1926 c.o.m. — Estensione degli assegni straordinari
Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' cedibile ne' sequestrabile.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva