Art. 1940 c.o.m.
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e' ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)). E' salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
- a)questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta';
- b)diritti civili o di filiazione. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria militare. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva