Art. 1947 c.o.m.Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, e' fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'entita' complessiva, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed e' definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1947 · fonte su Normattiva