Art. 2026 c.o.m.
Durata della ferma di leva
La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza e' di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva