Art. 1950 c.o.m. — Soggezione alla leva
[1]Sono soggetti alla leva:
- a)i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera s);
- b)gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di eta', idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva