Art. 1109Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorita' diplomatiche e consolari

I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta', chiedere all'autorita' diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di eta'; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorita' comunali della Repubblica. Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali. Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di eta', devono essere iscritti sulle liste di leva. In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. Tali elenchi sono trasmessi alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscritti.

Testo vigente dal 29 novembre 2012, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1109 · fonte su Normattiva