Art. 1954 c.o.m. — Idoneita' morale
Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d'ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva