Art. 622 c.o.m.
Perdita dello stato di militare
Lo stato di militare si perde esclusivamente:
- a)per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
- b)per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato;
- c)per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell'articolo 32-quinquies del codice penale. (( Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva