Art. 1957 c.o.m.Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Il servizio prestato nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonche' il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva. L'equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall'articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l'equipollenza, l'organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell'articolo 1965.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1957 · fonte su Normattiva