Art. 1969 c.o.m.Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:

  • a)coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano gia' arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • b)coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell'articolo 1970;
  • c)coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell'articolo 1971;
  • d)coloro che risiedono all'estero, per i quali ricorrono i presupposti per l'arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell'articolo 1984;
  • e)coloro che sono stati gia' riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell'articolo 1976;
  • f)coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all'articolo 1977;
  • g)coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita; I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell'articolo 2079.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1969 · fonte su Normattiva