Art. 1970 c.o.m.
Sospensione dell'esame degli iscritti impediti
Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva