Art. 1981 c.o.m.Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi o in congedo

Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorita' militare pronunciare il provvedimento di riforma. Spetta alla stessa autorita' di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei. Ai fini del presente articolo, l'arruolato e' considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorita' militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui e' preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'articolo 2022.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1981 · fonte su Normattiva