Art. 1948 c.o.m.
Norma generale sul procedimento
Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
- a)formazione delle liste di leva;
- b)chiamata alla leva: nell'ambito di detta fase rientrano i subprocedimenti di verifica e aggiornamento delle liste di leva, chiamata alla visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilita';
- c)chiamata alle armi ovvero differimento della chiamata alle armi per rinvio o ritardo, o mancata chiamata alle armi per dispensa o riforma;
- d)collocamento in congedo illimitato;
- e)richiamo;
- f)collocamento in congedo assoluto. Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, puo', in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio - assenso. In considerazione della eccezionalita' e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241:
- a)non si applicano gli articoli 7, 8, 10-bis, della legge citata, in tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;
- b)la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all'obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all'articolo 3 della citata legge, la motivazione puo' avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e puo' essere omessa in caso di assoluta indifferibilita' e urgenza;
- c)le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva