Art. 2001 c.o.m.
Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi
Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva