Art. 2002 c.o.m. — Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo
I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che puo' esser concesso per la durata del servizio civile all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva