Art. 2102 c.o.m.Dispense e invii in missioni umanitarie

Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
  • b)svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
  • c)minore indice di idoneita' somatico - funzionale o psico - attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita';
  • d)indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio puo' adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita' di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attivita' operativa. Il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa. L'obiettore puo' essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita' previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorita' civili. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 puo' chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2102 · fonte su Normattiva