Art. 2005 c.o.m. — Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non ha trovato accoglimento
La proroga della leva oltre il termine di dieci mesi, di cui all'articolo 2026 non si applica, se le esigenze del contingente lo consentono, a coloro la cui domanda di conseguire una dispensa, un ritardo o un rinvio, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva