Art. 2014 c.o.m.
Norme applicabili
[1]1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:
- a)le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
- b)le disposizioni del presente capo.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva