Art. 2054 c.o.m.
Congedo illimitato
Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva