Art. 2056 c.o.m.Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero

I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2056 · fonte su Normattiva