Art. 2064 c.o.m. — Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorita' fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva