Art. 2070 c.o.m.
Congedo assoluto
Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva