Art. 2075 c.o.m. — Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva