Art. 2075 c.o.m.Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2075 · fonte su Normattiva