Art. 2083 c.o.m. — Pene per il favoreggiatore del renitente
Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, e' punito con la reclusione da un mese a un anno. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva