Art. 2095 c.o.m.Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2095 · fonte su Normattiva