Art. 147 — Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva