Art. 147Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art147 · fonte su Normattiva