Art. 2104 c.o.m. — Congedo illimitato
L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva