Art. 2106 c.o.m.Incompatibilita'

[1]L'obiettore che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2106 · fonte su Normattiva