Art. 2107 c.o.m. — Sanzioni disciplinari
All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- a)la diffida per iscritto;
- b)la multa in detrazione della paga;
- c)la sospensione di permessi e licenze;
- d)il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e)la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva