Art. 2118 c.o.m.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente: <<Art. 21 (Ordinamento) - 2. L'articolazione del Ministero e' definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.>>;
- b)l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.>>
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva