Art. 2129 c.o.m.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' cosi' sostituito: <<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva